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IMPORTANTE: Nuove regole sulla tracciabilità dei rimborsi (Legge di Bilancio 2025) In ottemperanza alla Legge n. 207 del 30/12/2024, a partire dal 1° gennaio 2025 sono state introdotte nuove modalità per il trattamento fiscale dei rimborsi spesa. 1. Obbligo di Tracciabilità per l'esenzione fiscale Per far sì che il rimborso spese non sia tassato in busta paga (IRPEF), le seguenti tipologie di spesa devono essere tassativamente effettuate con metodi di pagamento tracciabili:
2. Strumenti di pagamento ammessi Sono considerati tracciabili i pagamenti effettuati tramite:
3. Documentazione da presentare Per ottenere il rimborso non tassato, il richiedente deve allegare alla missione:
4. Cosa succede in caso di pagamento in contanti? Le spese sostenute in contanti restano rimborsabili, ma con una penalizzazione fiscale: Attenzione: L'importo rimborsato per spese in contanti sarà interamente assoggettato a tassazione IRPEF e concorrerà alla formazione del reddito imponibile del dipendente.
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Ai fini del rimborso, per “missione” si intende lo svolgimento di attività istituzionali nell’interesse dell’Università degli Studi di Firenze, effettuate in via transitoria e temporanea fuori dall'ordinaria sede di servizio (sia in Italia che all’estero).
Affinché l’attività sia configurabile come missione, devono sussistere i seguenti requisiti:
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Soggetti |
Distanza |
Durata |
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Personale con rapporto di lavoro subordinato (indeterminato o determinato) |
Maggiore di 10 km dalla sede di servizio |
Non inferiore a 4 ore |
Oltre alle missioni in presenza, è possibile richiedere il rimborso per la partecipazione a corsi e convegni telematici; per le modalità operative si rimanda alla pagina dedicata
Ultimo aggiornamento
16.01.2026